Note Legali

 

Scialla s.r.l.s. assicura come norma di legge (CODICE DEL CONSUMO articoli da 128 a 135) la garanzia per prodotti venduti con scontrino o ricevuta fiscale intestata a persone fisiche e non ad aziende o società.

Per gli acquisti da parte di aziende o società, si fa riferimento agli articoli 1490 e successivi del CODICE CIVILE.

 

 

Codice del consumo articoli da 128 a 135

Titolo III
Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo
Capo I
Della vendita dei beni di consumo
ARTICOLO N.128
Ambito di applicazione e definizioni

  1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche’ quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
    2. Ai fini del presente capo si intende per:
    a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
    1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita’ dalle autorita’ giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
    2) l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita’ determinata;
    3) l’energia elettrica;
    b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attivita’ imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;
    c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita’;
    d) riparazione: nel caso di difetto di conformita’, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
    3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa.

ARTICOLO N.129
Conformita’ al contratto

  1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
    2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
    a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
    b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita’ del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
    c) presentano la qualita’ e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo’ ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita’ o sull’etichettatura;
    d) sono altresi’ idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
    3. Non vi e’ difetto di conformita’ se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformita’ deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
    4. Il venditore non e’ vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
    a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza;
    b) la dichiarazione e’ stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
    c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e’ stata influenzata dalla dichiarazione.
    5. Il difetto di conformita’ che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo e’ equiparato al difetto di conformita’ del bene quando l’installazione e’ compresa nel contratto di vendita ed e’ stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita’. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

ARTICOLO N.130 (1)
Diritti del consumatore

  1. Il venditore e’ responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita’ esistente al momento della consegna del bene.
    2. In caso di difetto di conformita’, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita’ del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
    3. Il consumatore puo’ chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
    4. Ai fini di cui al comma 3 e’ da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:
    a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita’;
    b) dell’entita’ del difetto di conformita’;
    c) dell’eventualita’ che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
    5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo tennine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
    6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.
    7. Il consumatore puo’ richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
    a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
    b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;
    c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
    8. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.
    9. Dopo la denuncia del difetto di conformita’, il venditore puo’ offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
    a) qualora il consumatore abbia gia’ richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
    b) qualora il consumatore non abbia gia’ richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
    10. Un difetto di conformita’ di lieve entita’ per il quale non e’ stato possibile o e’ eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da’ diritto alla risoluzione del contratto.

(1) Articolo così modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

ARTICOLO N.131
Diritto di regresso

  1. Il venditore finale, quando e’ responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita’ imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
    2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo’ agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

ARTICOLO N.132
Termini

  1. Il venditore e’ responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformita’ si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
    2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformita’ entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e’ necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.
    3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita’ che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia’ a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita’.
    4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si’ prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, puo’ tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 130, comma 2, purche’ il difetto di conformita’ sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

ARTICOLO N.133
Garanzia convenzionale

  1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita’ indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita’.
    2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
    a) la specificazione che il consumatore e’ titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
    b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonche’ il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
    3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
    4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
    5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore puo’ continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione.

ARTICOLO N.134
Carattere imperativo delle disposizioni

  1. E’ nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita’, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita’ puo’ essere fatta valere solo dal consumatore e puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice.
    2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita’ di cui all’articolo 1519-sexies, comma primo, del codice civile ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
    3. E’ nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilita’ al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

ARTICOLO N.135
Tutela in base ad altre disposizioni

  1. Le disposizioni del presente capo non escludono ne’ limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico.
    2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita.

 

 

 

CODICE CIVILE articoli da 1490 a 1499.

Art. 1490.
Garanzia per i vizi della cosa venduta
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Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

Art. 1491.
Esclusione della garanzia.

Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Art. 1492.
Effetti della garanzia.

Nei casi indicati dall’articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.

La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.

Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l’ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

Art. 1493.
Effetti della risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.

Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.

Art. 1494.
Risarcimento del danno.

In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.

Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

Art. 1495.
Termini e condizioni per l’azione.

Il compratore decade dal diritto alla garanzia , se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.

La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.

L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna.

Art. 1496.
Vendita di animali.

Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.

Art. 1497.
Mancanza di qualità.

Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento , purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.

Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’articolo 1495.

  • 2 – Delle obbligazioni del compratore

Art. 1498.
Pagamento del prezzo.

Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.

In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.

Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.

Art. 1499.
Interessi compensativi sul prezzo.

Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile.

 

RESPONSABILITA’ DEL TRASPORTO

 

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente e/o destinatario. Il nostro obbligo di fornitura si intende adempiuto con la presa in consegna della merce da parte del vettore o del destinatario; anche se per speciale convenzione la merce viene spedita franco destino e/o con addebito del costo del trasporto al cliente in fattura, la merce viaggia sempre e comunque a rischio e pericolo del committente e/o destinatario.

Non rispondendo la venditrice dei danni causati durante il trasporto, sarà cura del destinatario controllare la merce in arrivo e contestare gli eventuali danni del trasportatore che ne è responsabile direttamente. Poiché ai sensi dell’art.1698 c.c. eventuali vizi e/o ammanchi devono essere evidenziati al trasportatore al momento del ricevimento della merce, si consiglia di controllare la merce all’arrivo, con il trasportatore presente.

 

DIRITTO DI RECESSO conforme all’articolo 54 del Codice del consumo.

 

– Entro quattordici [14] giorni dal giorno del ricevimento dei prodotti acquistati su questo sito hai il diritto di recedere dal contratto concluso con il Venditore, senza penalità e senza specificarne il motivo.

– Per recedere dal contratto dovrai restituire i prodotti al Venditore entro e non oltre i  quattordici (14) giorni dal giorno in cui hai ricevuto i prodotti.

– Le spese di restituzione dei prodotti acquistati “le spese legate allo spedizioniere che verrà utilizzato” saranno a carico del cliente, compresa eventuale responsabilità in caso di smarrimento o danneggiamento dei prodotti.

– Per l’esercizio del Diritto di Recesso bisogna rispettare sia punti sopraindicati sia le seguenti condizioni:
–        i prodotti non devono essere stati utilizzati, lavati o danneggiati;
–        i prodotti devono essere restituiti integri e nella loro confezione originale;
–        i prodotti resi devono essere restituiti entro quattordici (14) giorni dalla data di ricezione dei prodotti.

– Il Venditore in caso di corretto recesso provvede a rimborsare le eventuali somme incassate per l’acquisto dei prodotti, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro quattordici [14] giorni dalla data in cui il venditore è stato avvisato della decisione di recedere il contratto, utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato per la transazione iniziale, salvo diversa comunicazione.

– Qualora non vi sia corrispondenza tra chi ha eseguito il pagamento delle somme dovute per il loro acquisto e, il destinatario dei prodotti indicato nel modulo d’ordine, il rimborso delle somme, sarà eseguito dal Venditore, in ogni caso, nei confronti di chi ha effettuato il pagamento.

– Nel caso non siano rispettate le seguenti modalità e termini, come specificato in questo paragrafo, non avrai diritto al rimborso delle somme già corrisposte al Venditore; tuttavia, potrai riottenere, a tue spese, i prodotti nello stato in cui sono stati restituiti al Venditore. In caso contrario, il Venditore potrà trattenere i prodotti, oltre alle somme già pagate per il loro acquisto.